OMOFOBIA PER LEGGE?

Ricordate il disegno di legge Scalfarotto? Bene, è stato ripreso e, se possibile, peggiorato. Approvato ieri, 14 luglio, in Commissione Giustizia della Camera il testo unificato, i proponenti (Zan e company) promettono di portarlo in Aula entro luglio. Questo il titolo: «Misure di prevenzione e contrasto della violenza e della discriminazione per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere». Il testo unificato (TU) contiene, soprattutto e fra l’altro, un grave allargamento della c.d. “legge Mancino”,un reato di opinione attualmente trasfuso negli art. 604 bis e ss. del codice penale .
E’ evidente che siamo tutti contrari ad ogni forma di discriminazione, ma qui si parla d’altro: si prefigura un reato di opinione inserito in una legge, causando, a sua volta, ulteriori discriminazioni! (Attenzione, reato, dunque galera). Per esempio, sottoporre a procedimento penale chi ritiene che la famiglia esiga per essere tale un papà e una mamma – e non la duplicazione della stessa figura – significherebbe introdurre un reato di opinione! Addio libertà personale, scelte educative, modo di pensare e di essere, esercizio di critica e di dissenso. Un regime, insomma.
ECCO COME RISULTEREBBE AL PRIMO COMMA IL TESTO DEL 604 BIS C.P.:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi … istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi OPPURE FONDATI SUL SESSO, SUL GENERE, SULL’ORIENTAMENTO SESSUALE O SULL’IDENTITA’ DI GENERE. (cfr. art. 1, comma 1, lett. a TU);
COME RISULTEREBBE AL SECONDO COMMA:
È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi OPPURE FONDATI SUL SESSO, SUL GENERE, SULL’ORIENTAMENTO SESSUALE O SULL’IDENTITA’ DI GENERE. (cfr. art. 1, comma 1, lett. b TU).
« … per identità di genere si intende la percezione che una persona ha di sé come rispondente ad un genere, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico» (Dalla relazione al Testo Unificato, Atto Camera) e ancora: « … l’identità di genere» -quindi la percezione soggettiva di sé non corrispondente alla propria natura- viene inserita fra «gli aspetti della personalità meritevoli di riconoscimento e protezione ai sensi dall’articolo 2 della Costituzione », cioè diviene un «diritto inviolabile dell’uomo» (Dalla relazione al Testo unificato, Atto Camera).
Insieme ad altre 50 associazioni, con cui da tempo, come Movimento PER, stiamo portando avanti molte battaglie, quali quella del suicidio assistito, delle scuole paritarie, dell’utero in affitto, abbiamo promosso un incontro di cui vi riporto le riflessioni salienti.
Un diritto soggettivo è una facoltà, uno «spazio» di azione garantito dalle norme al soggetto per una certa utilità astratta (diritto di parola, di stampa, di voto, di proprietà, ecc.) che il soggetto può declinare in contenuti diversi. Ma se l’ordinamento, addirittura penale, protegge specificatamente –come «diritto»-un contenuto particolare, chi non assume tale contenuto vìola il relativo «diritto».
Come se, in un campionato di calcio, la FIGC non si limitasse ad assicurare campi di gioco regolari per consentire di giocare a tutti i club, ma sanzionasse pure chi non volesse tifare per una determinata squadra.
Se cioè dal «diritto costituzionale» ad avere libere opinioni di qualsiasi contenuto (anche sessuali o transgender) si passa alla tutela penale di «una» fra le molte convinzioni possibili, questa diviene imposta dallo Stato, che così cessa di essere «laico» e «liberale». Diviene «stato etico». La «discriminazione» (nuovo reato) verso una mera «percezione-convinzione» soggettiva di sé -quale è l’identità di genere- significa solo avere (legittime) convinzioni diverse ma contrastanti con la «percezione» gender penalmente protetta come «diritto inviolabile»
Omofobo diventa «colui al quale viene attribuito una disposizione interiore di odio, per il solo fatto di non voler abbandonare una visione dell’uomo che si pretende fondata su una legge scritta nel cuore e resa visibile dal corpo» «perde il legame originario con comportamenti violenti: è omofobo chiunque si opponga all’affermazione dei nuovi diritti e al riconoscimento pubblico dei “matrimoni” same sex e delle famiglie arcobaleno» «La lotta dei militanti gender va ben al di là dei “diritti” delle minoranze sessuali: l’obiettivo è quello, una volta de-costruita la sessualità, di ri-costruirla secondo il desiderio di ciascuno, disincarnandola del tutto dal corpo, e facendone parte integrante di una concezione dell’uomo definitivamente sganciata da qualsiasi ordine oggettivo» (Domenico Airoma, Omofobi per legge?cit.)
Ricordiamo quanto affermava Ivan Scalfarotto, in Commissione Giustizia Camera deputati, il 6.6.2013: Il reato di omofobia é “uno di quei casi in cui la norma penale ha un effetto simbolico e contribuisce a costruire la modernità di un paese e la cultura di una comunità” Perciò è evidente che la sanzione penale per tutelare l’identità di genere è parte di un obiettivo antropologico molto più ampio: l’auto-determinazione assoluta. Ma una libertà di pensiero, una antropologia possono diventare reato? Dal Comunicato CEI 10 giugno 2020: «Un’eventuale introduzione di ulteriori norme incriminatrici rischierebbe di aprire a derive liberticide, per cui – più che sanzionare la discriminazione – si finirebbe col colpire l’espressione di una legittima opinione …
Papa Benedetto XVI, il 26.10.2019 affermava: “La crisi dell’Europa, prima ancora di essere politica, degli stati e delle sue istituzioni, è una crisi dell’uomo. La crisi è innanzitutto antropologica. Un uomo che ha perso ogni riferimento di fondo, che non sa più chi è”.
Tale è la prossima sfida. Ma anche questa volta non abbasseremo la testa e “ci alzeremo in piedi”!